LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Cos’è il terzo settore
Il Terzo settore esiste da decenni ma è stato riconosciuto giuridicamente in Italia solo nel 2016, con l’avvio della riforma che lo interessa, ne definisce i confini e le regole di funzionamento.
Per far parte del Terzo settore è necessario essere:
- un ente privato che agisce senza scopo di lucro svolgere attività di interesse generale (definite dalla legge)
- farlo per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale essere iscritto al registro unico nazionale del Terzo settore.
Le definizioni giuridiche
Legge delega 106 del 2016: “Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”.
Codice del terzo settore (dlgs 117/2017): “Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”.
La riforma del Terzo settore chiede agli enti maggiori responsabilità, più trasparenza e accountability, a fronte di un regime di vantaggio e di opportunità di sostegno dedicate.